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Legge 13/05/1961 n. 469

b) prova orale sulle seguenti materie: aritmetica: le quattro operazioni sui numeri interi e frazionari; geometria: definizione delle figure piane e dei solidi. Misura della superficie e dei volumi; nozioni elementari di fisica: forze, lavoro, potenza, energia, calore, temperatura, combustione, pressione idrostatica, perdita di carico, relazione tra volume, pressione e temperatura dei gas, potenziale elettrico, corrente, tipi di corrente, macchine elettriche, condensatori; nozioni elementari di chimica: elementi sulla composizione della materia, reazioni chimiche, conoscenza delle sostanze pericolose, esplosivi, aggressivi; tecnologia antincendi: attrezzi e macchine in dotazione ai vigili del fuoco, nomenclatura ed istruzione sulle funzioni di ogni congegno, reti di distribuzione idrica, idranti, risorse idriche, reti elettriche, fogne, sistemi di spegnimento degli incendi, crolli, alluvioni, frane, puntellamenti, operazioni di salvataggio. É in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente la prova scritta in più sedi che saranno di volta in volta determinate. In questo caso si applicano le disposizioni di cui al comma secondo del precedente art. 23. Le prove orali si effettuano presso le scuole centrali antincendi.

Articolo 32 La Commissione giudicatrice del concorso ad allievi sottufficiali permanenti è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta:

1) da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi an tincendi, presidente;

2) dal comandante delle scuole centrali antincendi;

3) dal direttore dei corsi allievi sottufficiali permanenti. Alla Commissione per i candidati di cui alla lettera a) dell'art. 29 è aggregato l'insegnante di educazione fisica presso le scuole centrali antincendi. Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario. Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti di cui alla lettera a) del precedente art. 29 per essere ammessi alle prove orali e ginnica devono aver riportato nelle prove scritte e nella prova pratica almeno 6/10; per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di 6/10. La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame. A parità di voto hanno la precedenza gli orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco; coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni. I concorrenti al concorso di cui alla lettera b) del precedente art. 29 per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato nella prova scritta almeno 6/10. La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati nelle due prove di esame. La graduatoria è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di vigile scelto; a parità di voto e di grado il concorrente decorato con medaglia al valor militare, con medaglia al valor civile ed il più anziano di ruolo.

Articolo 33 I vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'art. 29 sono ammessi a frequentare i corsi per allievi sottufficiali permanenti presso le scuole centrali antincendi della durata di un anno sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Al termine dei primi sei mesi gli allievi sottufficiali sono sottoposti ad esami presso le scuole per ottenere il passaggio al secondo corso. Gli allievi che abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione sono avviati ai Comandi provinciali per un periodo di giorni novanta per assolvere funzioni di vice brigadiere. L'ispettore comandante provinciale al termine dei tre mesi di permanenza esprime il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo. Terminato l'esperimento, gli allievi rientrano alle scuole per il completamento del corso. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esami finali da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 32. Gli esami finali comprendono prove scritte e pratiche sulle materie previste dal regolamento delle scuole. Lo svolgimento di dette prove avviene con le stesse modalità indicate nel precedente art. 26. La graduatoria degli allievi sottufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risultati idonei negli esami finali, è comunicata al Ministero che provvede alla loro nomina a vice brigadiere permanente del predetto Corpo secondo l'ordine di graduatoria. L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto ministeriale di nomina, l'anzianità relativa dal posto riportato nella graduatoria. Ai vice brigadieri permanenti, nominati ai sensi del presente articolo, è applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 25, purchè abbiano prestato servizio per la durata complessiva di 18 mesi, compreso il periodo di allievo sottufficiale.

Articolo 34 Gli allievi che non abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione possono essere ammessi a ripetere il corso per non più di una volta. Al termine del primo corso la Commissione esaminatrice deve pronunciarsi sulla idoneità del giovane a ripetere il corso oppure sulla sua idoneità a continuare il servizio nel Corpo dei vigili del fuoco. Coloro che non sono giudicati neppure idonei al conseguimento della nomina a vigile sono dimessi, mentre gli altri, a domanda, possono conseguire la nomina a vigile permanente. Gli allievi che, al termine del secondo corso, non vengono giudicati idonei al grado di vice brigadiere, possono essere ammessi a ripetere il secondo corso per una sola volta, e, qualora non essere dichiarati per la seconda volta idonei, possono, a domanda, conseguire la nomina a vigile permanente.

Articolo 35 I vincitori del concorso di cui alla lettera b) dell'art. 29 sono ammessi a fre quentare un corso per allievo sottufficiale permanente presso le scuole centrali antincendi della durata di mesi sei sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esami finali secondo le modalità stabilite dal precedente art. 26. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali possono essere ammessi a ripetere il corso, e, qualora non siano dichiarati per la seconda volta idonei, vengono rimandati ai Comandi provinciali di provenienza.

Articolo 36 La promozione al grado di brigadiere è conferita nei limiti dei posti disponibili, per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai vice brigadieri con almeno due anni di anzianità di grado, che abbiano dato prova di adeguata capacità professionale, che nell'ultimo biennio abbiano riportato giudizi non inferiori a <> e che non abbiano subito, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizioni di stato.

Articolo 37 La promozione al grado di maresciallo permanente di 3ª classe è conferita, nei limiti dei posti disponibili, per esame di concorso. Possono partecipare al concorso per esami i brigadieri, con almeno tre anni di anzianità di grado, che nell'ultimo triennio abbiano riportato giudizi non inferiori ad <> e non abbiano subìto nei tre anni precedenti alla data del bando di concorso punizioni di stato. Il giudizio sulle domande di ammissione agli esami è demandato ad una apposita Commissione composta come previsto nel successivo art. 44. Sono esclusi dagli esami e dalla promozione i brigadieri che, successivamente alla data nella quale gli esami sono stati indetti, subiscano punizioni di stato.

Articolo 38 Gli esami per la promozione a maresciallo di 3ª classe consistono in una prova scritta, orale e pratica. La prova scritta ha come oggetto lo svolgimento di un tema relativo ad intervento in sinistri di particolare importanza. La prova orale verte sulle materie indicate all'art. 31, oltre che sui seguenti argomenti: aritmetica: proporzioni, potenze e radici; geometria: divisioni del cerchio e misura degli angoli. Metodi grafici per la soluzione dei problemi elementari di geometria piana; fisica e chimica: è richiesta una maggiore conoscenza delle leggi e fenomeni fisici, con speciale riferimento a quanto ha attinenza al servizio antincendi. Sono richieste le formule elementari di fisica e chimica. Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. La prova pratica consiste nel preparare e fare eseguire una manovra di insieme su tema generico assegnato dalla Commissione esaminatrice. Le prove di esame hanno luogo presso le scuole centrali antincendi. Ciascun componente della Commissione dispone per ogni prova di dieci punti. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova orale e pratica, devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi e, per essere inclusi nella relativa graduatoria, devono aver riportato in ciascuna prova di esame almeno sei decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportata in tutte le prescritte prove di esame. La graduatoria è compilata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti ha la precedenza il candidato decorato al valor militare, quello decorato al valor civile, al valor di marina ed al valore aeronautico ed infine il più anziano in ruolo.

Articolo 39 Le promozioni al grado di maresciallo di 2ª classe vengono conferite, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai marescialli di 3ª classe, con almeno tre anni di anzianità di grado che abbiano dato prova di adeguata capacità, che nell'ultimo triennio siano stati giudicati non inferiori a <> e che alla data dello scrutinio, non abbiano subìto punizioni di stato.

Articolo 40 La promozione a maresciallo di 1ª classe ha luogo per metà dei posti disponibili mediante concorso per esame e per metà per anzianità congiunta al merito. I posti eventualmente non conferiti per esame sono portati in aumento a quelli da conferire per anzianità congiunta al merito. Possono partecipare al concorso per esame i marescialli di 2ª classe con almeno due anni di anzianità nel grado, che nell'ultimo biennio abbiano ottenuto giudizi non inferiori ad <> e che non abbiano subìto nei due anni precedenti alla data del bando che indìce gli esami, punizioni di stato. Il giudizio sulle domande di ammissione all'esame e sulle relative prove è demandato ad una apposita Commissione, composta come previsto, rispettivamente, nei successivi articoli 43 e 44. Possono essere promossi per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe, con almeno quattro anni di anzianità di grado, che nell'ultimo quadriennio abbiano riportato qualifica non inferiore a <> e che posseggano in modo spiccato tutti i requisiti per poter esercitare le funzioni del grado superiore. Coloro che conseguono la promozione per esame sono iscritti nel ruolo del grado superiore prima di quelli promossi per anzianità congiunta al merito. I marescialli di 2ª classe che superino l'esame di concorso sono esclusi dalla promozione se prima dell'emanazione del decreto ministeriale di promozione, subiscano punizioni di stato.

Articolo 41 Gli esami per la promozione al grado di maresciallo di 1ª classe consistono in una prova scritta, orale e pratica. La prova scritta ha come oggetto la relazione di un rapporto dettagliato di servizio di particolare importanza. Nella prova orale il candidato deve dimostrare una conoscenza completa di tutta l'attrezzatura dei vigili del fuoco, del personale, di tutti i servizi tecnici, amministrativi, contabili, di officina e di magazzino, dei regolamenti di servizio, delle leggi e regolamenti di polizia e di prevenzione incendi. La prova pratica consiste nel comando di una manovra di insieme. Le prove di esame hanno luogo presso le scuole centrali antincendi. Per lo svolgimento degli esami, l'ammissione alla prova orale e pratica e la compilazione della graduatoria e le modalità della promozione si osservano le norme contenute nel precedente art. 38.

 

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